Interventi urgenti a seguito dell'alluvione 2023 in provincia di Cuneo

E' possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui

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A seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 settembre 2023 (“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo", Ordinanza numero 1019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2023) Banca di Cherasco informa i suoi clienti che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza, è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

 

Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2024 – è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo”

 

CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA

I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:

  • ·         sospensione dell'intera rata e
  • ·         sospensione della sola quota capitale.

La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28 agosto 2025, salvo eventuali proroghe).

La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 

CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA

Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA

La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 10 ottobre di quest'anno. 

Roreto di Cherasco, 03/09/2024