Avviso alla clientela: sospensione quota capitale dei mutui e dei prestiti per donne vittime di violenza di genere

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10 gennaio 2020
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"Protocollo d'intesa per favorire il rimborso di crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere" (clicca qui per prenderne visione).


Il Protocollo d’intesa è finalizzato a sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui e dei prestiti, con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento, per un periodo massimo di 18 mesi, nei confronti delle donne inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovano in difficoltà economica.
Possono accedere alle misure previste dal richiamato Protocollo le donne inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza in genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Le banche che aderiscono al Protocollo concederanno ai beneficiari la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito ai consumatori a rimborso rateale per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito a termine di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
La sospensione è operativa entro:

  1. trenta giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del beneficiario;
  2. quarantacinque giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del beneficiario in caso di finanziamenti cartolarizzati (l. 130/90) ovvero ceduti a garanzia di emissione delle obbligazioni bancarie garantite (art. 7 bis l. 130/90).

La sospensione non determina l’applicazione di commissioni, interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora il beneficiario non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originariamente pattuite.
Durante il periodo di sospensione il beneficiario può richiedere in qualsiasi momento il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del piano di ammortamento avviene nel termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
La misura di sospensione non si applica in via automatica alle operazioni di cessione del quinto ed ai finanziamenti classificati come deteriorati secondo la normativa di Vigilanza di Banca d’Italia.
I beneficiari al fine di accedere alle misure presentano alla banca, aderente al Protocollo la:

  1. domanda di accesso (rif. modulo 1 al Protocollo d’Intesa);
  2. certificazione dell’inizio del percorso di protezione con indicazione presumibile della data di conclusione dello stesso.

Per maggiori informazioni rivolgersi presso la propria filiale.