Sospensione del pagamento delle rate dei mutui per il maltempo che si è abbattuto su Bardonecchia nell'estate 2023
Il Consiglio dei Ministri ha prorogato di un anno l'Ordinanza della Protezione civile: le richieste vanno presentate entro l'11 dicembre 2024
Banca di Cherasco informa la Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nel Comune di Bardonecchia.
La sospensione era attiva dallo scorso anno, secondo quando previsto dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 1038 del 9 novembre 2023 del Capo del Dipartimento della Protezione civile: “Primi interventi urgenti in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino.
L'Ordinanza era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 17 novembre 2023 e ora, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2024, pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2024 - è stata prorogata "di ulteriori dodici mesi".
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:
· sospensione dell'intera rata e
· sospensione della sola quota capitale.
La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (23 ottobre 2025, salvo eventuali, ulteriori, proroghe).
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA
Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA
La richiesta di sospensione deve essere presentata entro l'11 dicembre 2024.